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Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 cosa succede dopo la cessazione dello stato di emergenza

Settore: Coronavirus, Sicurezza

Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24.03.2022 è stato pubblicato il Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 recante “ Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ”.

Allo scopo di adeguare le misure di contrasto all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19, il decreto preserva fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario [art. 1 ].

Unità per il completamento vaccinale [ Art. 2 ] – Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, dal 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, operante fino al 31 dicembre 2022 .

Ingressi nazionali e protocolli [ Art. 3 ] – A decorrere dal 1° aprile 2022, e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:

a) di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;

b) sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Isolamento e autosorveglianza [ Art. 4 ] – Per i contagiati, a decorrere dal 1° aprile 2022, è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.

Dalla medesima data, in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 è applicato il regime dell’autosorveglianza , consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

DPI per le vie respiratorie [art. 5 ] – Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

a) per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo ;

b) per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;

c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Inoltre fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli di cui sopra e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Stesso obbligo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso ad eccezione del momento del ballo.

Green pass base e rafforzato [art. 6] – Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  1. mense e catering continuativo su base contrattuale;
  2. servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  3. concorsi pubblici;
  4. corsi di formazione pubblici e privati;
  5. colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  6. partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto. Le stesse certificazioni sono richieste per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.

Fino al 30 aprile rimane in vigore il super green pass o green pass rafforzato per:

  • piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, compresi spogliatoi e docce (a eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti);
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso (esclusi i centri per l’infanzia);
  • feste dopo cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
  • accesso ai locali delle scuole e delle università, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario.

Lavoratori fragili – Il Decreto Legge, a differenza di quanto annunciato e previsto nella bozza entrata in Consiglio dei Ministri il 17 marzo, non prevede alcuna proroga per lo smart working dei lavoratori fragili, circostanza questa che, al momento, elimina le tutela a partire dal 1 aprile.

Cosa cambia al lavoro per gli over 50 non ancora vaccinati?

Resta l’obbligo fino al 15 giugno di concludere il ciclo vaccinale, compreso il richiamo. In caso contrario scatta una multa una tantum di 100 euro. Cambiano però le regole al lavoro. Sin dal 25 marzo, infatti, gli over 50 non vaccinati possono accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base. Niente più sospensione dal lavoro e dallo stipendio per chi non si vaccina (come è stato finora). Per gli under 50, già tenuti al green pass base al lavoro, non cambia nulla.

 

 

E PER LE SCUOLE COSA SUCCEDE DAL 1° APRILE? [art. 9 ]

Le regole generali di sicurezza

In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). La mascherina non va indossata durante le attività sportive.

È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).

Gestione dei casi di positività

Scuole dell’infanziaServizi educativi per l’infanzia

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

La didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno.La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Obbligo vaccinale del personale

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.  Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

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